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Ordinanza — n. 47865/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47865/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47865/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI AREZZOnel procedimento a carico di: MAZZONI FABIO nato a SUBBIANO il 28/08/1969 avverso la sentenza del 27/05/2022 del TRIBUNALE di AREZZOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; - Rilevato che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo ricorre avverso la sentenza del Tribunale cittadino che in riforma della sentenza di condanna emessa dal Giudice di Pace assolveva Mazzoni Fabio in relazione al reato di cui all'art.582 cod. pen. - Rilevato che il primo ed unico motivo di ricorso con I quale il Pubblico ministero denunzia falsa applicazione dell'art. 581 cod. pen. per avere il Tribunale, dopo avere assolto per il delitto di lesioni personali per mancanza di prova sul nesso causale tra condotta ed evento, omesso di riqualificare il fatto nel delitto di percosse, è manifestamente infondato atteso che contiene censure in fatto che si traducono in vizi motivazionali, non ammissibili in questa sede potendo il ricorso denunciare unicamente violazioni di legge; - Ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Regesto Legislator

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art. 581 cod. pen; Ordinanza — n. 47865/2023 — snpen · Corte di Cassazione: pen. - Rilevato che il primo ed unico motivo di ricorso con I quale il Pubblico ministero denunzia falsa applicazione dell'art. 581 cod. pen. per avere il Tribunale, dopo avere assolto per il delitto di lesioni personali per mancanza di prova sul nesso causale tra condotta ed evento, omesso di riqualificare il fatto nel delitto di percosse, è manifestamente infondato atteso che contiene censure in fatto che si traducono in vizi motivazionali, non ammissibili in questa sede potendo il ricorso denunciare unicamente violazioni di legge; - Ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Parole chiave

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revisione della sentenza penale lesione al piede riesame dell'entità pena assenza di persecuzione errore nella commisurazione della pena motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. pen
- Rilevato che il primo ed unico motivo di ricorso con I quale il Pubblico ministero denunzia falsa applicazione dell'art. 581 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI AREZZOnel procedimento a carico di: MAZZONI FABIO nato a SUBBIANO il 28/08/1969 avverso la sentenza del 27/05/2022 del TRIBUNALE di AREZZOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; - Rilevato che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo ricorre avverso la sentenza del Tribunale cittadino che in riforma della sentenza di condanna emessa dal Giudice di Pace assolveva Mazzoni Fabio in relazione al reato di cui all'art.582 cod. pen. - Rilevato che il primo ed unico motivo di ricorso con I quale il Pubblico ministero denunzia falsa applicazione dell'art. 581 cod. pen. per avere il Tribunale, dopo avere assolto per il delitto di lesioni personali per mancanza di prova sul nesso causale tra condotta ed evento, omesso di riqualificare il fatto nel delitto di percosse, è manifestamente infondato atteso che contiene censure in fatto che si traducono in vizi motivazionali, non ammissibili in questa sede potendo il ricorso denunciare unicamente violazioni di legge; - Ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero. Così deciso in Roma in data 8 novembre 2023 Il consigliere e