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Ordinanza — n. 47861/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47861/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47861/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERRI DOMENICO nato a ROMA il 29/05/1966 avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che Perri Domenico ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 6 aprile 2023 che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale cittadino in data 16 dicembre 2022 in ordine al reato di cui all'art. 495 cod. pen. (false generalità rese agli agenti in sede di controllo);: -Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui la difesa lamenta l'eccessività della pena inflitta, sotto il profilo dell'esito del giudizio di bilanciamento tra le opposte circostanze, è manifestamente infondato, sul presupposto che l'art. 69 comma 4 0 cod. pen. prevede, in caso di applicazione della recidiva reiterata, il divieto di subvalenza della medesima al cospetto delle circostanze attenuanti generiche; quanto alla commisurazione della pena irrogata, il motivo non è deducibile in sede di legittimità in quanto "La determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen." (Sez. 4, Sent. n. 21294 del 20/03/2013 Rv. 256197 - 01); peraltro la sentenza impugnata ha chiarito che, a seguito del giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti e la contestata recidiva, è stata applicata la pena nel minimo edittale. -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 495 cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 47861/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 495 cod. pen. (false generalità rese agli agenti in sede di controllo);: -Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui la difesa lamenta l'eccessività della pena inflitta, sotto il profilo dell'esito del giudizio di bilanciamento tra le opposte circostanze, è manifestamente infondato, sul presupposto che l'art. 69 comma 4 0 cod. pen. prevede, in caso di applicazione della recidiva reiterata, il divieto di subvalenza della medesima al cospetto delle circostanze attenuanti generiche; quanto alla commisurazione della pena irrogata, il motivo non è deducibile in sede di legittimità in quanto "La determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen." (Sez. 4, Sent. n. 21294 del 20/03/2013 Rv. 256197 - 01); peraltro la sentenza impugnata ha chiarito che, a seguito del giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti e la contestata recidiva, è stata applicata la pena nel minimo edittale. -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione riesame dell'entità pena revisione della sentenza penale sanzioni penali risarcimento per atto illecito pentito

Disposizioni normative citate

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art. 495 cod. pen
art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERRI DOMENICO nato a ROMA il 29/05/1966 avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che Perri Domenico ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 6 aprile 2023 che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale cittadino in data 16 dicembre 2022 in ordine al reato di cui all'art. 495 cod. pen. (false generalità rese agli agenti in sede di controllo);: -Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui la difesa lamenta l'eccessività della pena inflitta, sotto il profilo dell'esito del giudizio di bilanciamento tra le opposte circostanze, è manifestamente infondato, sul presupposto che l'art. 69 comma 4 0 cod. pen. prevede, in caso di applicazione della recidiva reiterata, il divieto di subvalenza della medesima al cospetto delle circostanze attenuanti generiche; quanto alla commisurazione della pena irrogata, il motivo non è deducibile in sede di legittimità in quanto "La determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen." (Sez. 4, Sent. n. 21294 del 20/03/2013 Rv. 256197 - 01); peraltro la sentenza impugnata ha chiarito che, a seguito del giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti e la contestata recidiva, è stata applicata la pena nel minimo edittale. -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 8 novembre 2023 Il consiglier estensore Il Pres