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Ordinanza — n. 47852/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47852/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47852/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARDONA MARIALUISA nato a MILANO il 02/08/1939 avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che l'imputata Cardona Marialuisa ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano in data 6 febbraio 2023 ha confermato la condanna del Tribunale cittadino dell'8 giugno 2022 per i delitti di bancarotta patrimoniale distrattiva e bancarotta patrimoniale impropria da operazioni dolose in concorso di cui agli artt.110 cod. pen., 223, comma 1, in relazione all'art. 216, comma 1, n.2) e 219, comma 2, n.1) L.F. -Rilevato che in data 20/10/2023 il difensore di fiducia, avv.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 47852/2023 — snpen · Corte di Cassazione: pen., 223, comma 1, in relazione all'art. 216, comma 1, n.2) e 219, comma 2, n.1) L.F. -Rilevato che in data 20/10/2023 il difensore di fiducia, avv.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta ristrettezza finanziaria debiti fiscali crisi finanziaria cattiva gestione irregolarità finanziarie
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARDONA MARIALUISA nato a MILANO il 02/08/1939 avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che l'imputata Cardona Marialuisa ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano in data 6 febbraio 2023 ha confermato la condanna del Tribunale cittadino dell'8 giugno 2022 per i delitti di bancarotta patrimoniale distrattiva e bancarotta patrimoniale impropria da operazioni dolose in concorso di cui agli artt.110 cod. pen., 223, comma 1, in relazione all'art. 216, comma 1, n.2) e 219, comma 2, n.1) L.F. -Rilevato che in data 20/10/2023 il difensore di fiducia, avv.

Giuseppe Ledda, ha inviato memoria difensiva con la quale insiste nell'accoglimento del ricorso; -Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta vizio di motivazione e travisamento di una prova decisiva è generico nonché inedito: - è generico perché si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna che con motivazione immune da vizi logici ha arnpiamento motivato sulle risultanze probatorie e sulla relazione ex art.33 del curatore fallimentare e sulle dichiarazioni dallo stesso rese durante la escussione dibattimentale nel contraddittorio delle parti che hanno rivelato come l'imputata avesse sistematicamente omesso sin dal 2003 il versamento dei contributi fiscali obbligatori esponendo la società ad un esponente debitoria nei confronti dell'Erario; il dissesto era stato causato anche dalle sistematiche omissioni di contributi ( p.7) - è inedito quanto alla lamentata "natura" della relazione ex art.33 legge fallimentare in quanto inerente a violazioni di legge deducibili e non dedotte in precedenza nei motivi di appello nei modi proposti con il ricorso; -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 8 novembre 2023 crIlonsiglie e.e) \estensore :Il Preside