Ordinanza — n. 47847/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCCA ANGELO nato a ROMANO DI LOMBARDIA il 15/03/1972 avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che l'imputato Lucca Angelo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia in data 20 maggio 2022, nel riformare in relazione alla durata delle pene accessorie e alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, ha confermato nel resto la condanna del Tribunale di Bergamo del 28 febbraio 2017 per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale; -Ritenuto che i tre motivi di ricorso, con i quali si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza del reato come contestato in relazione all'elemento soggettivo e oggettivo, risultano manifestamente infondati perché: - reiterativi delle medesime doglianze proposte con l'atto di appello che la sentenza impugnata ha puntualmente disatteso con motivazione in fatto immune da vizi logici (p. 4 e 5 in relazione alla attendibilità della chiamata in correità del Mauceri, perfettamente riscontrata dalle ulteriori risultanze istruttorie; in relazione alla totale soppressione dell'intero impianto contabile della New Edil s.c.a.r.I.,). -costituiti da mere doglianze in punto di fatto, volti a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 47847/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 4 e 5 in relazione alla attendibilità della chiamata in correità del Mauceri, perfettamente riscontrata dalle ulteriori risultanze istruttorie; in relazione alla totale soppressione dell'intero impianto contabile della New Edil s.c.a.r.I.,). -costituiti da mere doglianze in punto di fatto, volti a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Testo completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCCA ANGELO nato a ROMANO DI LOMBARDIA il 15/03/1972 avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che l'imputato Lucca Angelo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia in data 20 maggio 2022, nel riformare in relazione alla durata delle pene accessorie e alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, ha confermato nel resto la condanna del Tribunale di Bergamo del 28 febbraio 2017 per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale; -Ritenuto che i tre motivi di ricorso, con i quali si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza del reato come contestato in relazione all'elemento soggettivo e oggettivo, risultano manifestamente infondati perché: - reiterativi delle medesime doglianze proposte con l'atto di appello che la sentenza impugnata ha puntualmente disatteso con motivazione in fatto immune da vizi logici (p. 4 e 5 in relazione alla attendibilità della chiamata in correità del Mauceri, perfettamente riscontrata dalle ulteriori risultanze istruttorie; in relazione alla totale soppressione dell'intero impianto contabile della New Edil s.c.a.r.I.,). -costituiti da mere doglianze in punto di fatto, volti a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.N11. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 8 novembre 2023 Il onsigliere estensore Il Presid