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Ordinanza — n. 47844/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47844/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47844/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANDREI ALBERTO nato a BRESCIA il 10/04/1982 avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che l'imputato Andrei Alberto ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 26 ottobre 2022 che, riformando unicamente la durata della pena accessoria, ha confermato nel resto la condanna pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Brescia del 22 giugno 2017 per il delitto di cui agli artt. 223, 216, comma 1, n.1) e 219, n.2) L.F (fatti di bancarotta patrimoniale distrattiva). - Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui la difesa lamenta la insussistenza dell'elemento soggettivo del "dolo specifico", è manifestamente infondato atteso che il dolo richiesto per la configurabilità della fattispecie della bancarotta fraudolenta distrattiva è il dolo generico; il dolo specifico è l'elemento soggettivo che caratterizza la bancarotta fraudolenta documentale in una delle sue due configurazioni, fattispecie dalla quale il ricorrente risulta essere stato assolto. -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 47844/2023 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Brescia del 22 giugno 2017 per il delitto di cui agli artt. 223, 216, comma 1, n.1) e 219, n.2) L.F (fatti di bancarotta patrimoniale distrattiva). - Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui la difesa lamenta la insussistenza dell'elemento soggettivo del "dolo specifico", è manifestamente infondato atteso che il dolo richiesto per la configurabilità della fattispecie della bancarotta fraudolenta distrattiva è il dolo generico; il dolo specifico è l'elemento soggettivo che caratterizza la bancarotta fraudolenta documentale in una delle sue due configurazioni, fattispecie dalla quale il ricorrente risulta essere stato assolto. -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa bancarotta fraudolenta altri reati truffa in materia di credito recidiva nell'infrazione irregolarità finanziarie
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANDREI ALBERTO nato a BRESCIA il 10/04/1982 avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che l'imputato Andrei Alberto ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 26 ottobre 2022 che, riformando unicamente la durata della pena accessoria, ha confermato nel resto la condanna pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Brescia del 22 giugno 2017 per il delitto di cui agli artt. 223, 216, comma 1, n.1) e 219, n.2) L.F (fatti di bancarotta patrimoniale distrattiva). - Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui la difesa lamenta la insussistenza dell'elemento soggettivo del "dolo specifico", è manifestamente infondato atteso che il dolo richiesto per la configurabilità della fattispecie della bancarotta fraudolenta distrattiva è il dolo generico; il dolo specifico è l'elemento soggettivo che caratterizza la bancarotta fraudolenta documentale in una delle sue due configurazioni, fattispecie dalla quale il ricorrente risulta essere stato assolto. -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 8 novembre 2023 Il igli,éF estensore Il Presiden