Ordinanza — n. 47841/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BARRETTA CATERINA nato a ORTA DI ATELLA il 19/01/1951 BARRETTA MADDALENA nato a ORTA DI ATELLA il 19/11/1958 BARRETTA MASSIMILIANO nato a NAPOLI il 13/05/1975 avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; - Rilevato che Barretta Caterina, Barretta Maddalena e Barretta Massimiliano ricorrono, con atti separati, avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 4 maggio 2022 che ha confermato, per quanto qui di interesse, la condanna riportata in primo grado in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale per la prima e il terzo e di sola bancarotta fraudolenta documentale per la seconda.; -Ritenuto che il primo motivo dei ricorsi proposti nell'interesse di Barretta Massimiliano e Barretta Caterina, con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen, è manifestamente infondato dal momento che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 7-8 il richiamo ai diversi precedenti penali e alla mancanza di elementi concreti favorevoli da valorizzare); -Considerato che il secondo motivo dei ricorsi interposti nell'interesse di Barretta Massimiliano e Barretta Caterina, nonché il primo ed unico motivo del ricorso sollevato nell'interesse di Barretta Maddalena, con cui si contesta l'eccessività della pena, non è deducibile in sede di legittimità in quanto "La determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen."(Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197); -Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 47841/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 62 bis cod. pen, è manifestamente infondato dal momento che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 7-8 il richiamo ai diversi precedenti penali e alla mancanza di elementi concreti favorevoli da valorizzare); -Considerato che il secondo motivo dei ricorsi interposti nell'interesse di Barretta Massimiliano e Barretta Caterina, nonché il primo ed unico motivo del ricorso sollevato nell'interesse di Barretta Maddalena, con cui si contesta l'eccessività della pena, non è deducibile in sede di legittimità in quanto "La determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen."(Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197); -Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BARRETTA CATERINA nato a ORTA DI ATELLA il 19/01/1951 BARRETTA MADDALENA nato a ORTA DI ATELLA il 19/11/1958 BARRETTA MASSIMILIANO nato a NAPOLI il 13/05/1975 avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; - Rilevato che Barretta Caterina, Barretta Maddalena e Barretta Massimiliano ricorrono, con atti separati, avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 4 maggio 2022 che ha confermato, per quanto qui di interesse, la condanna riportata in primo grado in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale per la prima e il terzo e di sola bancarotta fraudolenta documentale per la seconda.; -Ritenuto che il primo motivo dei ricorsi proposti nell'interesse di Barretta Massimiliano e Barretta Caterina, con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen, è manifestamente infondato dal momento che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 7-8 il richiamo ai diversi precedenti penali e alla mancanza di elementi concreti favorevoli da valorizzare); -Considerato che il secondo motivo dei ricorsi interposti nell'interesse di Barretta Massimiliano e Barretta Caterina, nonché il primo ed unico motivo del ricorso sollevato nell'interesse di Barretta Maddalena, con cui si contesta l'eccessività della pena, non è deducibile in sede di legittimità in quanto "La determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen."(Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197); -Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 novembre 2023 Il consigliere estensore