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Ordinanza — n. 47834/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47834/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47834/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCHESI ANDREA nato a BRESCIA il 17/03/1973 avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 14793/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 341 bis cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alla ritenuta recidiva;

Regesto Legislator

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art. 341 bis cod. pen; Ordinanza — n. 47834/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto il motivo inammissibile perché strutturalmente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confronta, essendosi l'imputato limitato a reiterare argomenti già correttamente valutati (cfr., pag. 5 sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione attenuazione della pena revisione della sentenza penale riesame dell'entità pena sanzione sostitutiva reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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art. 341 bis cod. pen
14793/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 341 bis cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alla ritenuta recidiva;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCHESI ANDREA nato a BRESCIA il 17/03/1973 avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 14793/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 341 bis cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alla ritenuta recidiva;

Ritenuto il motivo inammissibile perché strutturalmente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confronta, essendosi l'imputato limitato a reiterare argomenti già correttamente valutati (cfr., pag. 5 sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 luglio 20