Ordinanza — n. 47832/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIPRIANI ENRICO (CUI 04ILW4I) nato a FERMO il 11/01/1994 avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 14563/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod. pen.) e la memoria; Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla configurabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e alla ritenuta recidiva;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 47832/2023 — snpen · Corte di Cassazione: n. 14563/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod. pen.) e la memoria; Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla configurabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e alla ritenuta recidiva;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIPRIANI ENRICO (CUI 04ILW4I) nato a FERMO il 11/01/1994 avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 14563/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod. pen.) e la memoria; Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla configurabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e alla ritenuta recidiva;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, il primo, strutturalmente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confronta, essendosi l'imputato limitato a reiterare argomenti già correttamente valutati, e, il secondo, perché precluso, non essendo stato specificamente dedotto in appello, e comunque manifestamente infondato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio