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Ordinanza — n. 47831/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47831/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47831/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEMED ARMANDO nato a FOGGIA il 04/07/1985 avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 14306/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla configurabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 47831/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuti i motivi inammissibili perché strutturalmente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confrontano, essendosi l'imputato limitato a reiterare argomenti già correttamente valutati; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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evasione all'obbligo di contribuzione aiuto all'evasione di detenuti ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento elusione fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
14306/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEMED ARMANDO nato a FOGGIA il 04/07/1985 avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 14306/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla configurabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;

Ritenuti i motivi inammissibili perché strutturalmente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confrontano, essendosi l'imputato limitato a reiterare argomenti già correttamente valutati; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 luglio 202