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Ordinanza — n. 47830/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47830/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47830/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIRGILIO PASQUALE nato a CERIGNOLA il 08/01/1956 avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 14300/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità e alla dosimetria della pena (mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.) Ritenuti i motivi inammissibili perché strutturalmente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confrontano, non essendo stato dedotto alcunchè di specifico;

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 47830/2023 — snpen · Corte di Cassazione: n. 14300/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità e alla dosimetria della pena (mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.) Ritenuti i motivi inammissibili perché strutturalmente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confrontano, non essendo stato dedotto alcunchè di specifico;

Parole chiave

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allontanamento nonostante motivi di salute inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento necessità medica deroga in caso di stato di emergenza aiuto all'evasione di detenuti omissione illecita di raggiungere il corpo

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
14300/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità e alla dosimetria della pena (mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIRGILIO PASQUALE nato a CERIGNOLA il 08/01/1956 avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 14300/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità e alla dosimetria della pena (mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.) Ritenuti i motivi inammissibili perché strutturalmente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confrontano, non essendo stato dedotto alcunchè di specifico;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 20