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Ordinanza — n. 47829/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47829/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47829/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDI FILIPPO nato a CARPI il 17/01/1971 avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 14140/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla sussistenza della imputabilità, alla ritenuta recidiva, al giudizio di comparazione tra le circostanze; Ritenuti i motivi inammissibili perché strutturalmente generici rispetto alla motivazione delle sentenze dei giudici di merito (cfr., pag. 7 sentenza di primo grado) con la quale obiettivamente non si confrontano, essendosi l'imputato limitato a reiterare argomenti già correttamente valutati;

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 47829/2023 — snpen · Corte di Cassazione: n. 14140/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla sussistenza della imputabilità, alla ritenuta recidiva, al giudizio di comparazione tra le circostanze; Ritenuti i motivi inammissibili perché strutturalmente generici rispetto alla motivazione delle sentenze dei giudici di merito (cfr., pag. 7 sentenza di primo grado) con la quale obiettivamente non si confrontano, essendosi l'imputato limitato a reiterare argomenti già correttamente valutati;

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione motivi di cassazione riesame dell'entità pena revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
14140/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 337 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDI FILIPPO nato a CARPI il 17/01/1971 avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 14140/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla sussistenza della imputabilità, alla ritenuta recidiva, al giudizio di comparazione tra le circostanze; Ritenuti i motivi inammissibili perché strutturalmente generici rispetto alla motivazione delle sentenze dei giudici di merito (cfr., pag. 7 sentenza di primo grado) con la quale obiettivamente non si confrontano, essendosi l'imputato limitato a reiterare argomenti già correttamente valutati;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2