Ordinanza — n. 47829/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDI FILIPPO nato a CARPI il 17/01/1971 avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 14140/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla sussistenza della imputabilità, alla ritenuta recidiva, al giudizio di comparazione tra le circostanze; Ritenuti i motivi inammissibili perché strutturalmente generici rispetto alla motivazione delle sentenze dei giudici di merito (cfr., pag. 7 sentenza di primo grado) con la quale obiettivamente non si confrontano, essendosi l'imputato limitato a reiterare argomenti già correttamente valutati;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 47829/2023 — snpen · Corte di Cassazione: n. 14140/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla sussistenza della imputabilità, alla ritenuta recidiva, al giudizio di comparazione tra le circostanze; Ritenuti i motivi inammissibili perché strutturalmente generici rispetto alla motivazione delle sentenze dei giudici di merito (cfr., pag. 7 sentenza di primo grado) con la quale obiettivamente non si confrontano, essendosi l'imputato limitato a reiterare argomenti già correttamente valutati;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDI FILIPPO nato a CARPI il 17/01/1971 avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 14140/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla sussistenza della imputabilità, alla ritenuta recidiva, al giudizio di comparazione tra le circostanze; Ritenuti i motivi inammissibili perché strutturalmente generici rispetto alla motivazione delle sentenze dei giudici di merito (cfr., pag. 7 sentenza di primo grado) con la quale obiettivamente non si confrontano, essendosi l'imputato limitato a reiterare argomenti già correttamente valutati;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2