Ordinanza — n. 47828/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEROUICH KHALID nato il 16/05/1990 avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 14139/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 337, 582 cod. pen., 4 legge n. 110 del 1975); Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla dosimetria della pena, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, all'entità di pena inflitta per effetto del riconoscimento della continuazione tra i reati;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 47828/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuti il primo e il secondo motivo inammissibili perché generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, con la quale obiettivamente non si confrontano (cfr., pagg. 4-5 sentenza impugnata) e il terzo, relativo alla pena inflitta per continuazione, non specificamente dedotto in appello; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEROUICH KHALID nato il 16/05/1990 avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 14139/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 337, 582 cod. pen., 4 legge n. 110 del 1975); Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla dosimetria della pena, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, all'entità di pena inflitta per effetto del riconoscimento della continuazione tra i reati;
Ritenuti il primo e il secondo motivo inammissibili perché generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, con la quale obiettivamente non si confrontano (cfr., pagg. 4-5 sentenza impugnata) e il terzo, relativo alla pena inflitta per continuazione, non specificamente dedotto in appello; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6 luglio 2