Ordinanza — n. 47827/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUOMO PASQUALE nato a NAPOLI il 01/11/1989 avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 13824/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento con giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuto il motivo inammissibile perché strutturalmente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confronta (cfr. pag. 2) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 47827/2023 — snpen · Corte di Cassazione: di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 13824/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento con giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuto il motivo inammissibile perché strutturalmente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confronta (cfr. pag. 2) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUOMO PASQUALE nato a NAPOLI il 01/11/1989 avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 13824/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento con giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuto il motivo inammissibile perché strutturalmente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confronta (cfr. pag. 2) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 202