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Ordinanza — n. 47825/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47825/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47825/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUSCHETTA DOMENICO nato a MESSINA il 02/03/2000 avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 13758/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativi al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato oggetto del processo e altri fatti di evasione già giudicati con sentenza irrevocabile; Ritenuto il motivo inammissibile perché precluso, non essendo stato dedotto in appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2023

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 47825/2023 — snpen · Corte di Cassazione: n. 13758/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativi al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato oggetto del processo e altri fatti di evasione già giudicati con sentenza irrevocabile; Ritenuto il motivo inammissibile perché precluso, non essendo stato dedotto in appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2023

Parole chiave

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reiterazione di reati penali evasione all'obbligo di contribuzione continuazione dell'esecuzione impugnabilità della decisione di rinvio guida recidiva in stato di ebbrezza proseguimento dell'erogazione delle prestazioni

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
13758/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUSCHETTA DOMENICO nato a MESSINA il 02/03/2000 avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 13758/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativi al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato oggetto del processo e altri fatti di evasione già giudicati con sentenza irrevocabile; Ritenuto il motivo inammissibile perché precluso, non essendo stato dedotto in appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2023