Ordinanza — n. 47824/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMICO FRANCESCO nato a MILAZZO il 11/01/1995 avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 13754/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, alla dosimetria della pena e al mancato riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 47824/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, tutti generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, con la quale obiettivamente non si confrontano, e, quanto al primo motivo, sostanzialmente volto anche a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una rivisitazione dei fatti (cfr., pag. 3-4 sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMICO FRANCESCO nato a MILAZZO il 11/01/1995 avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 13754/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, alla dosimetria della pena e al mancato riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, tutti generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, con la quale obiettivamente non si confrontano, e, quanto al primo motivo, sostanzialmente volto anche a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una rivisitazione dei fatti (cfr., pag. 3-4 sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6 luglio 20