Ordinanza — n. 47823/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGATE MATTEO nato a MARSALA il 03/11/1965 avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 13746/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Ritenuto il motivo inammissibile perchè strutturalmente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale, almeno in parte, non si confronta (cfr. pag. 4 in cui si fa riferimento alla "spiccata propensione all'agire criminale");
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 47823/2023 — snpen · Corte di Cassazione: n. 13746/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Ritenuto il motivo inammissibile perchè strutturalmente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale, almeno in parte, non si confronta (cfr. pag. 4 in cui si fa riferimento alla "spiccata propensione all'agire criminale");
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGATE MATTEO nato a MARSALA il 03/11/1965 avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 13746/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Ritenuto il motivo inammissibile perchè strutturalmente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale, almeno in parte, non si confronta (cfr. pag. 4 in cui si fa riferimento alla "spiccata propensione all'agire criminale");
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 202