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Ordinanza — n. 47820/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47820/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47820/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEROSSI PAOLA nato a CARMAGNOLA il 17/12/1974 avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 13709/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 337 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativi al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Ritenuto il motivo inammissibile perché manifestamente infondato, avendo chiarito la Corte la ragione per cui la invocata causa di non punibilità non può essere nella specie riconosciuta (cfr., pag. 3 sentenza);

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 47820/2023 — snpen · Corte di Cassazione: n. 13709/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 337 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativi al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Ritenuto il motivo inammissibile perché manifestamente infondato, avendo chiarito la Corte la ragione per cui la invocata causa di non punibilità non può essere nella specie riconosciuta (cfr., pag. 3 sentenza);

Parole chiave

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reati contro la pubblica autorità infrazione privilegiata sanzione penale permesso di promuovere un procedimento penale concussione attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
13709/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 337 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEROSSI PAOLA nato a CARMAGNOLA il 17/12/1974 avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 13709/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 337 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativi al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Ritenuto il motivo inammissibile perché manifestamente infondato, avendo chiarito la Corte la ragione per cui la invocata causa di non punibilità non può essere nella specie riconosciuta (cfr., pag. 3 sentenza);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 202