Ordinanza — n. 47819/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALSAMO STEFANO nato a PALERMO il 30/05/1983 avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 13702/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuti i motivi inammissibili perché, il primo, non dedotto in appello e, il secondo, generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata (cfr., pag. 7 sentenza);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 47819/2023 — snpen · Corte di Cassazione: n. 13702/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuti i motivi inammissibili perché, il primo, non dedotto in appello e, il secondo, generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata (cfr., pag. 7 sentenza);
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALSAMO STEFANO nato a PALERMO il 30/05/1983 avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 13702/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuti i motivi inammissibili perché, il primo, non dedotto in appello e, il secondo, generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata (cfr., pag. 7 sentenza);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2023