Ordinanza — n. 47817/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROTELLA AKIM nato a VIZZOLO PREDABISSI il 23/04/1986 avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 13679/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Ritenuto il motivo inammissibile perché generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, con cui obiettivamente non si confronta, avendo la Corte spiegato le ragioni per cui l'invocata causa di non punibilità non può essere riconosciuta (pag. 3 sentenza);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 47817/2023 — snpen · Corte di Cassazione: n. 13679/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Ritenuto il motivo inammissibile perché generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, con cui obiettivamente non si confronta, avendo la Corte spiegato le ragioni per cui l'invocata causa di non punibilità non può essere riconosciuta (pag. 3 sentenza);
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROTELLA AKIM nato a VIZZOLO PREDABISSI il 23/04/1986 avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 13679/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Ritenuto il motivo inammissibile perché generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, con cui obiettivamente non si confronta, avendo la Corte spiegato le ragioni per cui l'invocata causa di non punibilità non può essere riconosciuta (pag. 3 sentenza);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 202