Ordinanza — n. 47816/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ABBATE SALVATORE nato a CARINI il 08/12/1996 CATANIA CATERINA nato a CARINI il 05/03/1974 avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 13678/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi del ricorso proposto nell'interesse di Abbate Salvatore, relativi al giudizio di responsabilità per i reati di cui all'art. 337 cod. pen. ed alla dosimetria della pena;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 47816/2023 — snpen · Corte di Cassazione: n. 13678/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi del ricorso proposto nell'interesse di Abbate Salvatore, relativi al giudizio di responsabilità per i reati di cui all'art. 337 cod. pen. ed alla dosimetria della pena;
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ABBATE SALVATORE nato a CARINI il 08/12/1996 CATANIA CATERINA nato a CARINI il 05/03/1974 avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 13678/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi del ricorso proposto nell'interesse di Abbate Salvatore, relativi al giudizio di responsabilità per i reati di cui all'art. 337 cod. pen. ed alla dosimetria della pena;
Esaminati i motivi del ricorso proposto nell'interesse di Catania Caterina, relativi al giudizio di responsabilità per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, di lesioni personali volontarie e di danneggiamento, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della non menzione della condanna; Ritenuti i motivi di entrambi i ricorsi inammissibili perché generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, con la quale obiettivamente non si confrontano, e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una rivisitazione dei fatti;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 lugli