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Ordinanza — n. 47813/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47813/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47813/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIGUORI ALESSANDRO nato a CARMAGNOLA il 26/04/1987 avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 13616/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di all'art. 341 bis cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Ritenuto il motivo inammissibile perché generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con cui la Corte ha spiegato le ragioni per cui l'invocata causa di non punibilità non può essere riconosciuta (pag. 3 sentenza);

Regesto Legislator

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art. 341 bis cod. pen; Ordinanza — n. 47813/2023 — snpen · Corte di Cassazione: n. 13616/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di all'art. 341 bis cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Ritenuto il motivo inammissibile perché generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con cui la Corte ha spiegato le ragioni per cui l'invocata causa di non punibilità non può essere riconosciuta (pag. 3 sentenza);

Parole chiave

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ingiuria espressioni sconvenienti concussione multe disciplinari sanzioni pecuniarie oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

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art. 341 bis cod. pen
13616/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di all'art. 341 bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIGUORI ALESSANDRO nato a CARMAGNOLA il 26/04/1987 avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 13616/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di all'art. 341 bis cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Ritenuto il motivo inammissibile perché generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con cui la Corte ha spiegato le ragioni per cui l'invocata causa di non punibilità non può essere riconosciuta (pag. 3 sentenza);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2023