Ordinanza — n. 47813/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIGUORI ALESSANDRO nato a CARMAGNOLA il 26/04/1987 avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 13616/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di all'art. 341 bis cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Ritenuto il motivo inammissibile perché generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con cui la Corte ha spiegato le ragioni per cui l'invocata causa di non punibilità non può essere riconosciuta (pag. 3 sentenza);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 341 bis cod. pen; Ordinanza — n. 47813/2023 — snpen · Corte di Cassazione: n. 13616/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di all'art. 341 bis cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Ritenuto il motivo inammissibile perché generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con cui la Corte ha spiegato le ragioni per cui l'invocata causa di non punibilità non può essere riconosciuta (pag. 3 sentenza);
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIGUORI ALESSANDRO nato a CARMAGNOLA il 26/04/1987 avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 13616/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di all'art. 341 bis cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Ritenuto il motivo inammissibile perché generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con cui la Corte ha spiegato le ragioni per cui l'invocata causa di non punibilità non può essere riconosciuta (pag. 3 sentenza);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2023