Ordinanza — n. 47812/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAJJA MEHDI nato a TETOUAN( MAROCCO) il 10/10/1979 avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 13585/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, manifestamente infondato, essendo stata nella specie contestata e ritenuta la recidiva reiterata, specifica e quinquennale e, dall'altra, perché generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con cui la Corte, al di là di qualche imprecisione formale, ha spiegato le ragioni per cui l'invocata causa di non punibilità non può essere riconosciuta;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 47812/2023 — snpen · Corte di Cassazione: n. 13585/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, manifestamente infondato, essendo stata nella specie contestata e ritenuta la recidiva reiterata, specifica e quinquennale e, dall'altra, perché generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con cui la Corte, al di là di qualche imprecisione formale, ha spiegato le ragioni per cui l'invocata causa di non punibilità non può essere riconosciuta;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAJJA MEHDI nato a TETOUAN( MAROCCO) il 10/10/1979 avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 13585/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, manifestamente infondato, essendo stata nella specie contestata e ritenuta la recidiva reiterata, specifica e quinquennale e, dall'altra, perché generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con cui la Corte, al di là di qualche imprecisione formale, ha spiegato le ragioni per cui l'invocata causa di non punibilità non può essere riconosciuta;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2023