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Ordinanza — n. 47810/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47810/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47810/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIELZO FRANCESCO (CUI 0353RT7) nato a GENOVA il 09/08/1983 avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 13568/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminato il motivo di ricorso, relativo a giudizio di responsabilità; Ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, non essendo stato dedotto alcunchè; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2023.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 47810/2023 — snpen · Corte di Cassazione: n. 13568/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminato il motivo di ricorso, relativo a giudizio di responsabilità; Ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, non essendo stato dedotto alcunchè; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2023.

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti evasione all'obbligo di contribuzione partenza dal paese motivi soggettivi successivi alla fuga inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento immigrazione clandestina
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIELZO FRANCESCO (CUI 0353RT7) nato a GENOVA il 09/08/1983 avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 13568/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminato il motivo di ricorso, relativo a giudizio di responsabilità; Ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, non essendo stato dedotto alcunchè; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2023.