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Ordinanza — n. 47807/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47807/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47807/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIOLCHINI PIERGIORGIO nato a NOVARA il 02/04/1971 avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 13554/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341 bis cod. pen.); Esaminato i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla sussistenza della causa di giustificazione di cui all'art. 393 bis cod. pen. ed a quella di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, al mancato riconoscimento della circostanza di cui all'art. 62, n. 2, cod. pen., di quelle generiche, alla dosimetria della pena;

Regesto Legislator

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art. 341 bis cod. pen, art. 393 bis cod. pen; Ordinanza — n. 47807/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, con la quale obiettivamente non si confrontano, e, dall'altra, sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una rivisitazione dei fatti (cfr., pagg. 2 e ss. sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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risarcimento per errore giudiziario oltraggio alla corte sanzione sproporzionata motivazione inadeguata delle censure costituzionali risarcimento alle vittime di reati sanzione disciplinare dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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art. 341 bis cod. pen
13554/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341 bis cod. pen.); Esaminato i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla sussistenza della causa di giustificazione di cui all'art.
art. 393 bis cod. pen
pen.); Esaminato i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla sussistenza della causa di giustificazione di cui all'art. 393 bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIOLCHINI PIERGIORGIO nato a NOVARA il 02/04/1971 avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 13554/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341 bis cod. pen.); Esaminato i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla sussistenza della causa di giustificazione di cui all'art. 393 bis cod. pen. ed a quella di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, al mancato riconoscimento della circostanza di cui all'art. 62, n. 2, cod. pen., di quelle generiche, alla dosimetria della pena;

Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, con la quale obiettivamente non si confrontano, e, dall'altra, sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una rivisitazione dei fatti (cfr., pagg. 2 e ss. sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 luglio