Ordinanza — n. 47804/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDI FLAVIO ( CUI 068K1UB) nato a LIVORNO il 11/10/1956 avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 13486/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione) e le conclusioni del difensore; Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, nonché alla dosimetria della pena;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 47804/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto il motivo inammissibile perché, quanto alle circostanze attenuanti generiche, precluso per non essere stato dedotto in appello, e quanto ai profili residui perché generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 6-7 provvedimento); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDI FLAVIO ( CUI 068K1UB) nato a LIVORNO il 11/10/1956 avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 13486/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione) e le conclusioni del difensore; Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, nonché alla dosimetria della pena;
Ritenuto il motivo inammissibile perché, quanto alle circostanze attenuanti generiche, precluso per non essere stato dedotto in appello, e quanto ai profili residui perché generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 6-7 provvedimento); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6 luglio