Ordinanza — n. 47800/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA TORRE AUGUSTO nato a MONDRAGONE il 01/12/1962 avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 13425/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale); Esaminati i motivi di ricorso, relativi a giudizio di responsabilità e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 47800/2023 — snpen · Corte di Cassazione: n. 13425/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale); Esaminati i motivi di ricorso, relativi a giudizio di responsabilità e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA TORRE AUGUSTO nato a MONDRAGONE il 01/12/1962 avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 13425/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale); Esaminati i motivi di ricorso, relativi a giudizio di responsabilità e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto a quelli relativi alla responsabilità, non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata - completamente ignorata - e sono sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una rivisitazione dei fatti, e, quanto a quello inerente al mancato riconoscimento della causa di non punibilità, perché del tutto generico rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello (cfr., pagg. 4-5 sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio