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Ordinanza — n. 47745/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47745/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47745/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 18 aprile 2023 il Tribunale di Torino ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Touzani Mohannmed la pena di anni tre di reclusione ed euro 800,00 di multa in ordine ad ipotesi di reato ex art. 624-bis cod. pen. Avverso l'indicata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un motivo, mancanza di motivazione in relazione agli artt. 448 e 546 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 624-bis cod. pen; Ordinanza — n. 47745/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., a Touzani Mohannmed la pena di anni tre di reclusione ed euro 800,00 di multa in ordine ad ipotesi di reato ex art. 624-bis cod. pen. Avverso l'indicata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un motivo, mancanza di motivazione in relazione agli artt. 448 e 546 cod. proc. pen.

Parole chiave

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licenziamento per furto commisurazione della pena per rapina furto di lieve entità furto aggravato tentato furto furto aggravato in banda

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 18 aprile 2023 il Tribunale di Torino ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Touzani Mohannmed la pena di anni tre di reclusione ed euro 800,00 di multa in ordine ad ipotesi di reato ex art.
art. 624-bis cod. pen
pen., a Touzani Mohannmed la pena di anni tre di reclusione ed euro 800,00 di multa in ordine ad ipotesi di reato ex art. 624-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOUZANI MOHAMMED nato il 22/03/1992 avverso la sentenza del 18/04/2023 del TRIBUNALE di TORINOdato av/so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; ,-

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 18 aprile 2023 il Tribunale di Torino ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Touzani Mohannmed la pena di anni tre di reclusione ed euro 800,00 di multa in ordine ad ipotesi di reato ex art. 624-bis cod. pen. Avverso l'indicata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un motivo, mancanza di motivazione in relazione agli artt. 448 e 546 cod. proc. pen.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito. La dedotta censura non rientra, infatti, tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 ottobre 2023 Il Consigliere estensore I