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Ordinanza — n. 47744/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47744/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47744/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 23 dicembre 2022 la Corte di appello di Napoli, in riforma della pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Benevento dell'8 febbraio 2016, ha rideterminato la pena inflitta a Russo Gaetano nella misura di anni tre, mesi sette di reclusione ed euro 11.900,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 10 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497 (capo A); 23, comma 3, legge 18 aprile 1975, n. 110 (capo B); 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo C); 648 cod. pen. (capo D); 697 cod. pen. (capo E). Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con unico motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen., lamentando l'eccessiva entità della pena applicatagli e la mancata concessione in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 47744/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01). La motivazione resa dalla Corte di appello ben rappresenta e giustifica poi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. all'imputato, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01).3.

Parole chiave

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riduzione della pena riesame dell'entità pena traffico aggravato di stupefacenti sanzioni penali adeguamento della pena infrazione alla legge sulle armi

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
art. 62-bis cod. pen
La motivazione resa dalla Corte di appello ben rappresenta e giustifica poi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO GAETANO nato a BENEVENTO il 04/09/1990 avverso la sentenza del 23/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 23 dicembre 2022 la Corte di appello di Napoli, in riforma della pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Benevento dell'8 febbraio 2016, ha rideterminato la pena inflitta a Russo Gaetano nella misura di anni tre, mesi sette di reclusione ed euro 11.900,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 10 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497 (capo A); 23, comma 3, legge 18 aprile 1975, n. 110 (capo B); 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo C); 648 cod. pen. (capo D); 697 cod. pen. (capo E). Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con unico motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen., lamentando l'eccessiva entità della pena applicatagli e la mancata concessione in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. Il Collegio osserva, infatti, come la decisione impugnata risulti, in primo luogo, sorretta da conferente apparato argomentativo, di pieno rispetto della previsione normativa quanto all'effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio. Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede, infatti, solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre:

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01). La motivazione resa dalla Corte di appello ben rappresenta e giustifica poi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. all'imputato, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01).3.

All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 ottobre 2023 Il Consigliere esten