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Ordinanza — n. 47739/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47739/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47739/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 29 novembre 2022 la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione del Tribunale di Cassino del 27 ottobre 2021, ha rideterminato, sull'accordo delle parti, la pena inflitta a Proshka Qamil e Cara Erjon nella misura di anni uno, mesi nove di reclusione ed euro 4.500,00 di multa ciascuno, nonché a Meka Blerim in anni due, mesi nove di reclusione ed euro 7.000,00 di multa, tutti in ordine ad ipotesi di reato ex art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, deducendo, con due distinti motivi, mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta impossibilità di pronunciare il loro proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., oltre al mancato riconoscimento in favore di Proshka Qamil e Cara Erjon del beneficio della sospensione condizionale della pena, di cui ricorrerebbero i presupposti applicativi.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 599-bis cod. proc. pen, art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 47739/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

Parole chiave

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remissione della pena revoca della sospensione condizionale commisurazione della pena per stupefacenti liberazione condizionale pene condizionali riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, deducendo, con due distinti motivi, mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta impossibilità di pronunciare il loro proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
E' stato precisato, infatti, che il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
Il concordato in appello, d'altro canto, ha una diversa fisionomia rispetto all'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MEKA BLERIM nato il 22/07/1980 CARA ERJON nato il 23/09/1992 PROSHKA QAMIL nato il 10/02/1981 avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato aye<so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 29 novembre 2022 la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione del Tribunale di Cassino del 27 ottobre 2021, ha rideterminato, sull'accordo delle parti, la pena inflitta a Proshka Qamil e Cara Erjon nella misura di anni uno, mesi nove di reclusione ed euro 4.500,00 di multa ciascuno, nonché a Meka Blerim in anni due, mesi nove di reclusione ed euro 7.000,00 di multa, tutti in ordine ad ipotesi di reato ex art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, deducendo, con due distinti motivi, mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta impossibilità di pronunciare il loro proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., oltre al mancato riconoscimento in favore di Proshka Qamil e Cara Erjon del beneficio della sospensione condizionale della pena, di cui ricorrerebbero i presupposti applicativi.

2. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi non consentiti. E' stato precisato, infatti, che il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170-01;

Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01). Il concordato in appello, d'altro canto, ha una diversa fisionomia rispetto all'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. - derivante dal diverso contenuto dell'accordo che, nel primo caso, si innesta sulla rinuncia ai motivi di impugnazione (con conseguente impossibilità di contestare la responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto), mentre nel secondo abbraccia anche i termini dell'accusa (da cui deriva la possibilità di proporre ricorso per cassazione anche per ciò che concerne la qualificazione giuridica) - con la conseguenza che le ipotesi di annullamento della sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono sicuramente più limitate rispetto a quelle previste dall'art. 448-bis dello stesso codice, dato che riguardano essenzialmente l'illegalità della pena che costituisce l'unica ipotesi in cui, indipendentemente dall'inammissibilità del ricorso per cassazione, sempreché non sia tardivo, la Corte di legittimità deve procedere d'ufficio all'annullamento della sentenza impugnata (così, Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196-01).

La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

3. All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00 ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 ottobre 2023 Il Con