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Ordinanza — n. 47736/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47736/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47736/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 20 gennaio 2023 la Corte di appello di Torino, in riforma della pronuncia del locale Tribunale del 18 giugno 2021, ha ridotto, sull'accordo delle parti, nella misura di mesi otto la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida applicata a Nigro Fabio per il reato di cui all'art. 589-bis cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo, con un'unica doglíanza, questione di legittimità costituzionale dell'art. 166 cod. pen. in relazione all'art. 117 Cost., nella parte in cui, violando i principi del diritto sovranazionale, non ricomprende tra le pene accessorie ivi indicate la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Regesto Legislator

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art. 589-bis cod. pen, art. 166 cod. pen, art. 117 Cost, art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 47736/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 589-bis cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo, con un'unica doglíanza, questione di legittimità costituzionale dell'art. 166 cod. pen. in relazione all'art. 117 Cost., nella parte in cui, violando i principi del diritto sovranazionale, non ricomprende tra le pene accessorie ivi indicate la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per infrazione stradale sospensione di pena revoca della licenza condurre eccezione di incostituzionalità revisione della sentenza penale costituzionalità delle leggi

Disposizioni normative citate

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art. 589-bis cod. pen
art. 166 cod. pen
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo, con un'unica doglíanza, questione di legittimità costituzionale dell'art. 166 cod. pen.
art. 117 Cost
in relazione all'art. 117 Cost., nella parte in cui, violando i principi del diritto sovranazionale, non ricomprende tra le pene accessorie ivi indicate la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
art. 599-bis cod. proc. pen
E' stato precisato, infatti, che il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 444 cod. proc. pen
Il concordato in appello, d'altro canto, ha una diversa fisionomia rispetto all'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIGRO FABIO nato a TORINO il 15/03/1985 avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato av>'do alle parti; udita la. relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 20 gennaio 2023 la Corte di appello di Torino, in riforma della pronuncia del locale Tribunale del 18 giugno 2021, ha ridotto, sull'accordo delle parti, nella misura di mesi otto la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida applicata a Nigro Fabio per il reato di cui all'art. 589-bis cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo, con un'unica doglíanza, questione di legittimità costituzionale dell'art. 166 cod. pen. in relazione all'art. 117 Cost., nella parte in cui, violando i principi del diritto sovranazionale, non ricomprende tra le pene accessorie ivi indicate la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito. E' stato precisato, infatti, che il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170-01;

Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01). Il concordato in appello, d'altro canto, ha una diversa fisionomia rispetto all'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. - derivante dal diverso contenuto dell'accordo che, nel primo caso, si innesta sulla rinuncia ai motivi di impugnazione (con conseguente impossibilità di contestare la responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto), mentre nel secondo abbraccia anche i termini dell'accusa (da cui deriva la possibilità di proporre ricorso per cassazione anche per ciò che concerne la qualificazione giuridica) - con la conseguenza che le ipotesi di annullamento della sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono sicuramente più limitate rispetto a quelle previste dall'art. 448-bis dello stesso codice, dato che riguardano essenzialmente l'illegalità della pena che costituisce l'unica ipotesi in cui, indipendentemente dall'inammissibilità del ricorso per N cassazione, sempreché non sia tardivo, la Corte di legittimità deve procedere d'ufficio all'annullamento della sentenza impugnata (così, Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196-01).

La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 ottobre 2023 Il Consigl