Ordinanza — n. 47735/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 14 novembre 2022 la Corte di appello di Torino ha confermato la decisione del locale Tribunale del 28 ottobre 2021 con cui Mbaw Mor era stato condannato alla pena di mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed euro 688,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con unico motivo, difetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio inflittogli, ritenendo eccessiva la pena in concreto applicata rispetto alla condotta da lui effettivamente perpetrata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 47735/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con unico motivo, difetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio inflittogli, ritenendo eccessiva la pena in concreto applicata rispetto alla condotta da lui effettivamente perpetrata.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MBAW MOR ALIAS MBOW MOR (CUI 05HBSIB) nato il 07/01/1998 avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 14 novembre 2022 la Corte di appello di Torino ha confermato la decisione del locale Tribunale del 28 ottobre 2021 con cui Mbaw Mor era stato condannato alla pena di mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed euro 688,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con unico motivo, difetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio inflittogli, ritenendo eccessiva la pena in concreto applicata rispetto alla condotta da lui effettivamente perpetrata.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio rileva, infatti, come la decisione impugnata risulti sorretta da conferente apparato argomentativo, di pieno rispetto della previsione normativa quanto all'effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio. Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena, infatti, si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre:
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01).
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Pre