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Ordinanza — n. 47733/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47733/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47733/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 23 giugno 2022 la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia del Tribunale di Verona del 22 novembre 2021, con cui ad Ayari Anis era stata inflitta la pena di anni uno di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un'unica doglianza: violazione di legge; carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.; eccessività della pena irrogata, oltre a vizio di motivazione sul punto; erronea qualificazione giuridica del fatto.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 47733/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un'unica doglianza: violazione di legge; carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.; eccessività della pena irrogata, oltre a vizio di motivazione sul punto; erronea qualificazione giuridica del fatto.

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti motivi di cassazione azione penale ricorso di annullamento recidiva nell'infrazione possesso illecito di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un'unica doglianza: violazione di legge; carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AYARI ANIS nato il 11/05/1988 avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 23 giugno 2022 la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia del Tribunale di Verona del 22 novembre 2021, con cui ad Ayari Anis era stata inflitta la pena di anni uno di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un'unica doglianza: violazione di legge; carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.; eccessività della pena irrogata, oltre a vizio di motivazione sul punto; erronea qualificazione giuridica del fatto.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio osserva, infatti, come la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, con argomentazioni immuni da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato e della determinazione della pena applicatagli. Il motivo dedotto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico e aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 ottobre 2023 I