Ordinanza — n. 47729/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 3 ottobre 2022 la Corte di appello di Brescia ha confermato la decisione emessa dal G.U.P. del Tribunale di Bergamo in data 2 novembre 2021, con cui a Ramsid Mohamed era stata inflitta la pena di anni due di reclusione ed euro 3.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un'unica doglianza, violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in riferimento alla mancanza di motivazione in più punti della sentenza.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 47729/2023 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Bergamo in data 2 novembre 2021, con cui a Ramsid Mohamed era stata inflitta la pena di anni due di reclusione ed euro 3.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un'unica doglianza, violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in riferimento alla mancanza di motivazione in più punti della sentenza.
Parole chiave
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMSID MOHAMED nato il 02/11/1988 avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 3 ottobre 2022 la Corte di appello di Brescia ha confermato la decisione emessa dal G.U.P. del Tribunale di Bergamo in data 2 novembre 2021, con cui a Ramsid Mohamed era stata inflitta la pena di anni due di reclusione ed euro 3.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un'unica doglianza, violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in riferimento alla mancanza di motivazione in più punti della sentenza.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio osserva, infatti, come la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, con argomentazioni immuni da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato. Il motivo dedotto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico e aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il P