Ordinanza — n. 47726/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 15 luglio 2022 la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Prato dell'8 luglio 2021 con cui Zitouni Mustapha, ritenuta la continuazione con altra sentenza irrevocabile del Tribunale di Prato del 18 maggio 2015, era stato condannato alla pena di anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 3.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione dell'art. 62-bis cod. pen. per mancato riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 47726/2023 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Prato dell'8 luglio 2021 con cui Zitouni Mustapha, ritenuta la continuazione con altra sentenza irrevocabile del Tribunale di Prato del 18 maggio 2015, era stato condannato alla pena di anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 3.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione dell'art. 62-bis cod. pen. per mancato riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZITOUNI MUSTAPHA nato il 20/04/1981 avverso la sentenza del 15/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; e
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 15 luglio 2022 la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Prato dell'8 luglio 2021 con cui Zitouni Mustapha, ritenuta la continuazione con altra sentenza irrevocabile del Tribunale di Prato del 18 maggio 2015, era stato condannato alla pena di anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 3.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione dell'art. 62-bis cod. pen. per mancato riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio osserva, infatti, come la motivazione resa dalla Corte di appello ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. all'imputato, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01).
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il p