Ordinanza — n. 47725/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 13 settembre 2022 la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 1° ottobre 2020 con cui Di Modica Giuseppe era stato condannato alla pena di mesi tre di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 2 lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 47725/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 186, commi 2 lett.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MODICA GIUSEPPE nato a PALERMO il 22/11/1988 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 13 settembre 2022 la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 1° ottobre 2020 con cui Di Modica Giuseppe era stato condannato alla pena di mesi tre di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 2 lett.
b) e 2- bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. per mancato riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio osserva, infatti, come la motivazione resa dalla Corte di appello ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. all'imputato, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01).
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il re