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Ordinanza — n. 47723/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to critically analyze lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47723/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared Giovanni Caliendo's cassation appeal inadmissible because it merely reiterated arguments from the appellate court without engaging with the specific legal reasoning provided in the lower judgment. The defendant argued for reduced sentencing and lack of criminal responsibility regarding drug possession, but the court found these claims generic and lacking a critical comparison with the appellate court's arguments. Consequently, the appeal was rejected under procedural rules requiring specific grounds of law and fact to challenge a decision.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581, 591 c.p.p.; The cassation appeal must critically analyze the reasoning of the contested decision by specifying legal grounds and factual elements, and is inadmissible if it merely repeats arguments from prior proceedings without such specific confrontation.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility critical analysis procedural law drug possession sentencing Italian criminal procedure imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 c.p.p.
Art. 591 c.p.p.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Per come reiteratamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone
260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALIENDO GIOVANNI nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il 03/12/1983 avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 15 novembre 2022 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Noia del 27 aprile 2022 con cui Caliendo Giovanni era stato condannato alla pena di anni quattro, mesi quattro di reclusione ed euro 20.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con quattro distinti motivi: vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della sua responsabilità penale, essendo stata destinata ad uso esclusivamente personale la droga rinvenuta in suo possesso; erronea applicazione della legge penale con riferimento alla ritenuta sussistenza di un concorso formale di reati di detenzione di sostanza stupefacente a fronte di una condotta invece connotata dalla sua unicità; erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, per non essere stata configurata l'ipotesi della lieve entità, pur sussistendone i presupposti applicativi; vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche in giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. Tutte le eccepite censure, infatti, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica alle analoghe doglianze eccepite con l'atto di appello, reitera le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado. Per come reiteratamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con -specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento).

E' inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 ottobre 2023 Il Co