Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds lacking specific factual and legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were generic and failed to specifically address the lower court's reasoning. The appellant, convicted of a crime under Article 95 of the 2002 Decree, argued that the first-instance judgment lacked proper motivation regarding his criminal liability. The court rejected this claim, ruling that the lower court's decision was logically sound and sufficiently justified in both law and fact.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.; Appeals based on generic grounds that do not specifically address the factual and legal arguments of the contested judgment are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIZZI ENRICO nato a ROMA il 17/05/1963 avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 25 ottobre 2022 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale di Tivoli del 23 giugno 2022 con cui Lizzi Enrico era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 600,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 95 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando, con un unico motivo, vizio di motivazione in ordine alle ragioni giuridiche e fattuali di riconoscimento della sua responsabilità penale.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio osserva, infatti, come la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, con argomentazioni immuni da vizi logico-giuridici, le ragioni di configurazione della penale responsabilità dell'imputato. I motivi dedotti dal ricorrente sono, pertanto, manifestamente inammissibili ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generici e aspecifici, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il P