Ordinanza — n. 47720/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 19 settembre 2022 la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 22 dicembre 2021, ha escluso la natura infraquinquennale della ritenuta recidiva nel resto confermando la condanna inflitta a Tahri Skandir alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sua responsabilità penale per la detenzione a fine di spaccio di entrambe le sostanze rinvenute in suo possesso (hashish e cocaina) anziché della sola cocaina; violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla riconosciuta sussistenza della recidiva reiterata e specifica.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 47720/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01).
Parole chiave
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAHRI SKANDIR nato il 25/07/1982 avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 19 settembre 2022 la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 22 dicembre 2021, ha escluso la natura infraquinquennale della ritenuta recidiva nel resto confermando la condanna inflitta a Tahri Skandir alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sua responsabilità penale per la detenzione a fine di spaccio di entrambe le sostanze rinvenute in suo possesso (hashish e cocaina) anziché della sola cocaina; violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla riconosciuta sussistenza della recidiva reiterata e specifica.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità, essendo privi di adeguato confronto con le argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata. Quest'ultima, infatti, appare lineare e congrua, oltre che priva di contraddizioni evidenti, e quindi inidonea ad essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione meramente reiterativi di censure già sviluppate nel giudizio di appello ed ivi disattese con motivazione logica. La Suprema Corte ha, in proposito, più volte chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01).
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 ottobre 2023 Il Consigliere estensor