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Ordinanza — n. 47719/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47719/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47719/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 2 febbraio 2022 la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Trani del 24 settembre 2019 con cui Nasca Giacomo era stato condannato alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 20.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, e 80, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con unico motivo, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio applicatogli, ritenendo eccessiva la pena rispetto alla condotta da lui perpetrata, altresì considerata la sua personalità, l'apporto collaborativo fornito e il suo stato di incensuratezza.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 47719/2023 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Trani del 24 settembre 2019 con cui Nasca Giacomo era stato condannato alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 20.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, e 80, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con unico motivo, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio applicatogli, ritenendo eccessiva la pena rispetto alla condotta da lui perpetrata, altresì considerata la sua personalità, l'apporto collaborativo fornito e il suo stato di incensuratezza.

Parole chiave

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commisurazione della pena per stupefacenti sanzioni penali riduzione della pena riesame dell'entità pena consumo di canapa gravità della pena

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NASCA GIACOMO nato a BARLETTA il 25/09/1980 avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 2 febbraio 2022 la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Trani del 24 settembre 2019 con cui Nasca Giacomo era stato condannato alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 20.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, e 80, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con unico motivo, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio applicatogli, ritenendo eccessiva la pena rispetto alla condotta da lui perpetrata, altresì considerata la sua personalità, l'apporto collaborativo fornito e il suo stato di incensuratezza.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio rileva, infatti, come la decisione impugnata risulti sorretta da conferente apparato argomentativo, di pieno rispetto della previsione normativa quanto all'effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio. Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena, infatti, si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre:

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il