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Ordinanza — n. 47718/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47718/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47718/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 17 marzo 2022 la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia del Tribunale di Foggia del 4 novembre 2019 con cui Scirpoli Antonello era stato condannato alla pena di mesi cinque di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 590 cod. pen. e 189 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza e manifesta illogicità della motivazione, nonché violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in punto di riconoscimento della sua responsabilità penale, a suo dire configurata sulla scorta di riscontri probatori incerti, al più costituenti elementi di natura meramente 2.

Regesto Legislator

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artt. 590 cod. pen, art. 192 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 47718/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 590 cod. pen. e 189 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza e manifesta illogicità della motivazione, nonché violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in punto di riconoscimento della sua responsabilità penale, a suo dire configurata sulla scorta di riscontri probatori incerti, al più costituenti elementi di natura meramente 2.

Parole chiave

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responsabilità per incidente stradale corresponsabilità della vittima irresponsabilità guida in stato di inattitudine responsabilità per colpa condotta colpevole

Disposizioni normative citate

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artt. 590 cod. pen
Con sentenza del 17 marzo 2022 la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia del Tribunale di Foggia del 4 novembre 2019 con cui Scirpoli Antonello era stato condannato alla pena di mesi cinque di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 590 cod. pen.
art. 192 cod. proc. pen
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza e manifesta illogicità della motivazione, nonché violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIRPOLI ANTONELLO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 16/06/1991 avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 17 marzo 2022 la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia del Tribunale di Foggia del 4 novembre 2019 con cui Scirpoli Antonello era stato condannato alla pena di mesi cinque di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 590 cod. pen. e 189 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza e manifesta illogicità della motivazione, nonché violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in punto di riconoscimento della sua responsabilità penale, a suo dire configurata sulla scorta di riscontri probatori incerti, al più costituenti elementi di natura meramente 2.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Deve essere ribadito, infatti, come esuli dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945-01).

La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109-01).

In sede di legittimità, pertanto, non sono consentite censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01). Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, deve essere osservato, allora, come il ricorrente in realtà invochi un'inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio in atti, e, quindi, una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova, senza confrontarsi, con la dovuta specificità, con l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la sua responsabilità penale.

La motivazione resa dalla Corte territoriale, infatti, ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazioni immuni da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato e la congruità della pena inflittagli.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 ottobre 2023 Il Consigli