Sentenza — n. 47717/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TERRONE GIUSEPPE nato a TORRE DEL GRECO il 07/03/1985 avverso la sentenza del 12/01/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TORRE ANNUNZIATAdato av)Ao alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 12 gennaio 2023 il G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata ha applicato a Terrone Giuseppe la pena di anni tre di reclusione ed euro 6.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110, 61 n. 11-quater cod. pen.; 73, commi 1 e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 47717/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Terrone Giuseppe, a mezzo del suo difensore, lamentando, con un unico motivo, violazione di legge per errata qualificazione giuridica del fatto ed evidente ipotesi di proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TERRONE GIUSEPPE nato a TORRE DEL GRECO il 07/03/1985 avverso la sentenza del 12/01/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TORRE ANNUNZIATAdato av)Ao alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 12 gennaio 2023 il G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata ha applicato a Terrone Giuseppe la pena di anni tre di reclusione ed euro 6.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110, 61 n. 11-quater cod. pen.; 73, commi 1 e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Terrone Giuseppe, a mezzo del suo difensore, lamentando, con un unico motivo, violazione di legge per errata qualificazione giuridica del fatto ed evidente ipotesi di proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.
3. Il 30 marzo 2023 è, tuttavia, pervenuto un atto con cui il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione.
4. La rinuncia all'impugnazione è un atto processuale a carattere formale, consistente in una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, da cui discende l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione, una volta che l'atto sia pervenuto alla cancelleria del giudice ad quem. Si tratta di un atto strettamente personale, che può essere proposto o dalla parte personalmente o dal difensore munito di apposita procura speciale. L'indicata rinuncia, in quanto effettuata in ossequio alle forme previste dalla legge, comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen., cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, sussistendo profili di colpa, al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso e del momento di presentazione dell'atto di rinuncia, si ritiene congruo fissare in euro 3.000,00.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 ottobre 2023 Il Consigliere estensore D E P( S I T A TA Il P esidente