Ordinanza — n. 47716/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 28 marzo 2022 la Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunale di Ravenna del 31 marzo 2021 con cui Rjali Salah era stato condannato alla pena di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 4.500,00 di multa in ordine ad ipotesi di reato ex art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione in ordine alle ragioni del disposto riconoscimento della recidiva reiterata, specifica ed infraquiquennale, non ritenendosi che i reati contestatigli possano rappresentare espressione di una sua più accentuata pericolosità sociale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 47716/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione in ordine alle ragioni del disposto riconoscimento della recidiva reiterata, specifica ed infraquiquennale, non ritenendosi che i reati contestatigli possano rappresentare espressione di una sua più accentuata pericolosità sociale.
Parole chiave
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALI SALAH nato il 01/03/1966 avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 28 marzo 2022 la Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunale di Ravenna del 31 marzo 2021 con cui Rjali Salah era stato condannato alla pena di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 4.500,00 di multa in ordine ad ipotesi di reato ex art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione in ordine alle ragioni del disposto riconoscimento della recidiva reiterata, specifica ed infraquiquennale, non ritenendosi che i reati contestatigli possano rappresentare espressione di una sua più accentuata pericolosità sociale.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità, essendo esso privo di adeguato confronto con le argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata. Quest'ultima, infatti, per quanto sintetica, appare lineare e congrua, oltre che priva di contraddizioni evidenti, e quindi inidonea ad essere sottoposta al sindacato di legittimità. Essa si conforma, in particolare, ai principi che regolano il fondamento degli aumenti di pena previsti a carico del condannato, non essendosi limitata a dedurre la pericolosità sociale del prevenuto dal mero fatto descrittivo dell'esistenza di precedenti specifici, ma che ha in concreto esaminato, sulla scorta dei criteri di cui all'art. 133 cod. peri., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, in particolare verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Del Chicca, Rv. 270419-01; ma cfr. anche, in termini conformi, Sez.
U, n. 35738 del 27/05/2010, P.G., Calibè, Rv. 247838-01).
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 ottobre 2023 Il Consigliere estensore