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Ordinanza — n. 47714/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47714/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47714/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 6 maggio 2022 la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 14 dicembre 2017, con cui a Milella Francesco era stata inflitta la pena di anni due di reclusione ed euro 4.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando, con un'unica doglianza, la mancata verifica della sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 47714/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando, con un'unica doglianza, la mancata verifica della sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti remissione della pena dipendenza da sostanze abbandono del procedimento penale fermo di breve durata differimento dell'esecuzione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando, con un'unica doglianza, la mancata verifica della sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILELLA FRANCESCO nato a BARI il 02/04/1965 avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 6 maggio 2022 la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 14 dicembre 2017, con cui a Milella Francesco era stata inflitta la pena di anni due di reclusione ed euro 4.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando, con un'unica doglianza, la mancata verifica della sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio osserva, infatti, come la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, con argomentazioni immuni da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato e della determinazione della pena applicatagli. Il motivo dedotto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico e aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 ottobre 2023 Il Consigliere estenso