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Ordinanza — n. 47713/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47713/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47713/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 27 aprile 2022 la Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunale di Modena del 25 maggio 2021 con cui Martina Silvia era stata condannata alla pena di anni uno, mesi sei di arresto ed euro 4.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 2 lett.

Regesto Legislator

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art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 47713/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 186, commi 2 lett.

Parole chiave

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guida in stato di ebbrezza qualificata guida nonostante revoca della patente contravvenzione per eccesso di velocità riduzione della multa reato grave di stupefacenti multe non pagate

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis cod. pen
Il Collegio osserva, infatti, come la motivazione resa dalla Corte di appello ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINA SILVIA nato a SASSUOLO il 13/08/1980 avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 27 aprile 2022 la Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunale di Modena del 25 maggio 2021 con cui Martina Silvia era stata condannata alla pena di anni uno, mesi sei di arresto ed euro 4.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 2 lett.

c) e 2-bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio osserva, infatti, come la motivazione resa dalla Corte di appello ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. all'imputata, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Py1esiden