Ordinanza — n. 47708/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 18 maggio 2022 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 16 ottobre 2020 con cui Pugliese Salvatore era stato condannato alla pena di mesi uno di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 116 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando, con due distinte doglianze, omessa motivazione circa il trattamento sanzionatorio inflittogli, nonché in ordine alla mancata applicazione di una pena sostitutiva prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 47708/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 116 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando, con due distinte doglianze, omessa motivazione circa il trattamento sanzionatorio inflittogli, nonché in ordine alla mancata applicazione di una pena sostitutiva prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUGLIESE SALVATORE nato a NAPOLI il 28/03/1967 avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 18 maggio 2022 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 16 ottobre 2020 con cui Pugliese Salvatore era stato condannato alla pena di mesi uno di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 116 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando, con due distinte doglianze, omessa motivazione circa il trattamento sanzionatorio inflittogli, nonché in ordine alla mancata applicazione di una pena sostitutiva prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. Il Collegio osserva, infatti, come la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, con argomentazioni immuni da vizi logico-giuridici, le ragioni di determinazione della sanzione inflitta e della mancata applicazione di una pena sostitutiva. I motivi dedotti dal ricorrente sono, pertanto, manifestamente inammissibili ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generici e aspecifici, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 ottobre 2023 Il Consigliere estensore DEP( Il Pr s