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Ordinanza — n. 47706/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47706/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47706/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 6 luglio 2022 la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del Tribunale di Agrigento del 5 novembre 2020 con cui Amato Isabella era stata condannata alla pena di anni uno di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.; inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., lamentando l'erroneo mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 47706/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.; inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., lamentando l'erroneo mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Parole chiave

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commisurazione della pena per stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti trattamento residenziale delle dipendenze sanzioni penali recidiva nell'infrazione remissione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod.
art. 62-bis cod. pen
pen.; inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., lamentando l'erroneo mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO ISABELLA nato a CANICATTI il 19/02/1987 avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 6 luglio 2022 la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del Tribunale di Agrigento del 5 novembre 2020 con cui Amato Isabella era stata condannata alla pena di anni uno di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.; inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., lamentando l'erroneo mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. 2.1. Ed infatti, con riguardo alla prima censura, deve essere osservato come la norma che si assume violata preveda, quali condizioni applicative (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione), la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Si richiede, pertanto, al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen., sussista l'indice-criterio della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento.

Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità (cfr., in questi termini, Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv.265449-01). Senza ampliare il tema oltre quanto strettamente attinente al caso concreto, risulta, dunque, alla luce di quanto sopra, che tutti gli indici indicati nella sentenza impugnata siano elementi correttamente evidenziati dal giudice di merito per negare la possibilità di sussumere il fatto oggetto di esame nell'ipotesi disciplinata dall'art. 131-bis cod. pen. 2.2.

Parimenti inammissibile è la seconda doglianza, concernente l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, dovendo essere rilevato come la motivazione resa dalla Corte di appello ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. all'imputata, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 ottobre 2023 Il Consiglie