Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 47705/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to critically engage with second-instance arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47705/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the grounds raised failed to provide a critical engagement with the arguments presented in the Court of Appeal's decision. The appellant merely reiterated the same criticisms already addressed and dismissed with logical reasoning during the second instance proceedings. Consequently, the Court ruled that the appeal was inadmissible under established jurisprudence requiring substantive confrontation rather than generic complaints.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 367 c.p.p.; Art. 99, comma 4, cod. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it merely reiterates grounds already raised and rejected in the second instance without critically engaging with the opposing arguments.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility failure to engage arguments reiteration of second instance lack of critical confrontation procedural dismissal recidiva nell'infrazione imputazione per reati di stupefacenti precedenti penali rilevanti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 99, comma 4, cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo, con due distinti motivi, vizio di motivazione in ordine alle censure di merito avanzate in relazione al riconoscimento della sua responsabilità penale, nonché erronea applicazione dell'art. 99, comma 4, cod.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone
260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACCIAPAGLIA ALESSANDRO nato a CERIGNOLA il 19/05/1966 avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 10 marzo 2022 la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia del Tribunale di Foggia del 25 giugno 2019 con cui Cacciapaglia Alessandro era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.032,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo, con due distinti motivi, vizio di motivazione in ordine alle censure di merito avanzate in relazione al riconoscimento della sua responsabilità penale, nonché erronea applicazione dell'art. 99, comma 4, cod. pen., con riguardo alla mancata esclusione della recidiva reiterata contestatagli.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità, essendo privi di adeguato confronto con le argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata. Quest'ultima, infatti, appare lineare e congrua, oltre che priva di contraddizioni evidenti, e quindi inidonea ad essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione meramente reiterativi di censure già sviluppate nel giudizio di appello ed ivi disattese con motivazione logica. La Suprema Corte ha, in proposito, più volte chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il