Ordinanza — n. 47617/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALLOUM OUTMANE nato il 01/01/1992 avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che l'imputato Album Outmane ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 586 cod. pen.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 586 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 47617/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALLOUM OUTMANE nato il 01/01/1992 avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che l'imputato Album Outmane ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 586 cod. pen.;
2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, ove deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata declaratoria ex art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile in quanto generico e aspecifico, ossia si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna ed è, altresì, manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugnata contiene congrua motivazione in punto di responsabilità del prevenuto (si vedano in particolare pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); rilevato inoltre che il suddetto motivo, che censura vizio di motivazione anche in relazione al trattamento sanzionatorio per inosservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., è altresì manifestamente infondato alla luce della adeguata motivazione fornita dalla Corte d'appello quanto alla commisurazione della pena inflitta, per la determinazione della quale si è tenuto conto del comportamento dell'imputato, sia precedente che antecedente al reato, nonché della gravità del fatto e dell'evento cagionato (si veda pag. 6, punto 4.1);
3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec