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Ordinanza — n. 47616/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47616/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47616/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DURASTANTI DANILO nato a TERNI il 28/01/1958 avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Durastanti Danilo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Perugia ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta semplice documentale dichiarando l'inammissibilità per tardività dell'impugnazione;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 47616/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che, in data 17 ottobre 2023, è stata depositata dal difensore e procuratore speciale del ricorrente la rinuncia al ricorso.

Parole chiave

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istanza tardiva di restituzione dei termini dichiarazione fiscale tardiva preclusione per tardività ritardo ingiustificato dell'azione penale procedimento dilatorio decorrenza del termine
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DURASTANTI DANILO nato a TERNI il 28/01/1958 avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Durastanti Danilo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Perugia ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta semplice documentale dichiarando l'inammissibilità per tardività dell'impugnazione;

2. Considerato che, in data 17 ottobre 2023, è stata depositata dal difensore e procuratore speciale del ricorrente la rinuncia al ricorso.

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/1