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Ordinanza — n. 47613/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47613/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47613/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANCHETTI SERGIO nato a MONTESPERTOLI il 01/09/1939 avverso la sentenza del 26/10/2022 del GIUDICE DI PACE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Sergio Panchetti ricorre avverso la sentenza del Giudice di Pace di Firenze che ne aveva affermato la responsabilità penale per il delitto di cui all'art. 612 c.p.;

Regesto Legislator

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art. 612 c.p; Ordinanza — n. 47613/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta il giudizio di responsabilità, anche con particolare riferimento alla sussistenza del dolo, non è consentito in sede di legittimità, in quanto si limita censurare la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando la illogicità della stessa sulla base di una diversa lettura dei dati processuali o di una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova.

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale minaccia alla sicurezza pubblica violenza o minaccia contro le autorità pericolo pubblico concreto oggetto pericoloso reati contro la tranquillità pubblica

Disposizioni normative citate

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art. 612 c.p
Rilevato che Sergio Panchetti ricorre avverso la sentenza del Giudice di Pace di Firenze che ne aveva affermato la responsabilità penale per il delitto di cui all'art. 612 c.p.;
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANCHETTI SERGIO nato a MONTESPERTOLI il 01/09/1939 avverso la sentenza del 26/10/2022 del GIUDICE DI PACE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Sergio Panchetti ricorre avverso la sentenza del Giudice di Pace di Firenze che ne aveva affermato la responsabilità penale per il delitto di cui all'art. 612 c.p.;

2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta il giudizio di responsabilità, anche con particolare riferimento alla sussistenza del dolo, non è consentito in sede di legittimità, in quanto si limita censurare la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando la illogicità della stessa sulla base di una diversa lettura dei dati processuali o di una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova.

Come noto, infatti, sussiste una preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi (cfr. tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 2 e e, prima parte, della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato, sicchè non vi è spazio per il sindacato di legittimità, aperto soltanto dalla manifesta illogicità degli argomenti della sentenza impugnata;

3. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura l'eccessività della pena irrogata, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata);

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 Ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il